Art. 5.
1. La presentazione del prodotto finito nelle fasi di distribuzione e di commercializzazione deve rispettare il diritto del
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consumatore finale ad un'adeguata informazione e ad una corretta pubblicità.
2. Fatte salve le disposizioni specifiche della legislazione vigente in materia, nell'etichettatura e negli altri strumenti di identificazione di un prodotto è riportato, in modo da essere facilmente compreso e da non indurre in inganno il consumatore, il luogo di origine o di provenienza della materia prima ed è garantita la ricostruzione del percorso seguito dal prodotto attraverso le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.